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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1672 Codice Civile. L'articolo in esame deve essere posto in relazione con il 2° comma dell'art. 1256, con l'art. 1258 e con gli articoli 1463 e 1464. Escludiamo anzitutto un rapporto con il 1° comma dell'art. 1256 che disciplina l'ipotesi di prestazione divenuta impossibile in modo assoluto e definitivo perché, tranne ...

  2. Articolo 1372 ; Vigente al 19/4/1942 Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1373. (Recesso unilaterale). Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di recedere dal contratto, tale facolta' puo' essere esercitata finche' il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

  4. 27 mar 2024 · III, sentenza n. 22331 del 22 ottobre 2014 ) Cass. civ. n. 6747/2014. Il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma ...

  5. Art. 1372. (Efficacia del contratto). Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo' essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Art. precedente. Art. successivo.

  6. 19 dic 2021 · Risoluzione consensuale. Le parti possono decidere di sciogliere il contratto se non ha ancora esplicato i suoi effetti (art. 1372 c.c.), manifestando la comune volontà di porvi fine: si parla in tal caso di risoluzione consensuale (detta nella pratica risoluzione per mutuo dissenso o scioglimento per mutuo consenso).

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1322. (Autonomia contrattuale). Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.