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  1. Codice dell'ordinamento militare IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno

  2. Art. 1393 Codice Ordinamento Militare - Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

  3. 15 mar 2010 · Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024) (GU n.106 del 08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) visualizza atto intero. nascondi. Articoli.

  4. Codice dell'ordinamento militare. Il Codice dellordinamento militare e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate disciplinano lorganizzazione, le funzioni e lattività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (file .pdf 3.36 MB)

  5. 18 set 2022 · L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente. ARTICOLI - Diritto Amministrativo Militare 18 Settembre 2022 Visite: 4268. Tra le norme maggiormente discusse e attuali del Codice dellOrdinamento Militare e che meritano certamente un approfondimento, troviamo lart. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 (C.o.m.). La norma è strettamente ...

  6. 20 mar 2022 · Tali normative hanno infatti modificato profondamente lart. 1393 del Codice dellOrdinamento Militare nella parte in cui disciplina il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, facendo venir meno la cosiddetta pregiudiziale penale.

  7. 15 mar 2010 · Art. 1393 Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale. 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.