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  1. Vigente al 19/4/1942. Ciascuna parte puo' sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purche' l'altra parte vi consenta. « Articolo 1405. Articolo 1407 ». Codice Civile > Articolo 1406 - Nozione.

  2. Art. 1406 c.c. Codice Civile. Articolo 1406. Ciascuna parte pu sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purch l’altra parte vi consenta. Art. 1405 ».

  3. 27 mar 2024 · La riserva della facoltà di nomina del contraente, prevista dall'art. 1401 c.c., può essere contenuta anche in un contratto di vendita con effetti immediatamente traslativi concretandosi, essa, in una dichiarazione a priori ambivalente, perché potenzialmente volta a dare vita ad un contratto in nome proprio, cioè con effetti tra i diretti ...

  4. Dispositivo dell'art. 1306 Codice Civile. La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori [ 2909] (1). Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al ...

  5. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1416 Codice Civile. La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato (1). I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti (2) e ...

  6. CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO EX ARTT.1406 E S. CC. Ricerche correlate a CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO EX ARTT.1406 E S. CC.cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 ccart. 1406 cessione del contrattocessione di contratto di lavoro

  7. 9 dic 2017 · Scarica l'articolo in .pdf. La cessione del contratto è istituto disciplinato dall’art. 1406 c.c., laddove si stabilisce che “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.