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  1. L'art. 1440 c.c., in tema di dolo incidente, cioè di raggiri di un contraente che abbiano determinato per l'altro condizioni più onerose, nonché di responsabilità risarcitoria del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal c.c., anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il diritto ...

    • Dolo

      Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei...

  2. Mala fede: [v. 1150]. Dolo incidente (dolus incidens): vizio del consenso, non genera l’annullabilità del contratto. (—) consiste negli artifici e raggiri usati da un soggetto per far cadere un altro soggetto in errore inducendolo a concludere un contratto che, in assenza del dolo, avrebbe concluso a condizioni meno gravose.

  3. L’art. 1440 c.c., in tema di dolo incidente, cioè di raggiri di un contraente che abbiano determinato per laltro condizioni più onerose, nonché di responsabilità risarcitoria del primo verso il secondo, trova applicazione, al pari delle generali regole negoziali dettate dal c.c., anche per il contratto di trasporto marittimo, ed il ...

  4. Art. 1440. (Dolo incidente). Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e' valido, benche' senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.

  5. Codice Civile > Articolo 1440 - Dolo incidente. Libro Quarto. Titolo II. Capo XII. Sezione II. Articolo 1440. Vigente al 19/4/1942. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e' valido, benche' senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni. « Articolo 1439.

  6. 24 lug 2023 · Larticolo 1460 del codice civile è rubricato «Eccezione di inadempimento». Questa disposizione stabilisce che, nei contratti in cui le parti hanno obblighi reciproci, una parte ha il diritto di rifiutare di adempiere la propria obbligazione se l'altra parte non ha adempiuto o non ha offerto di adempiere la propria obbligazione.

  7. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1440. (Dolo incidente). Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e' valido, benche' senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.