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  1. 10 dic 2017 · L'art. 1445 c.c., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo.

  2. Art. 1445 codice civile: Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi. L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (1).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1445. (Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi). L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

  4. Gennaio 28, 2022 - Art. 1445 - Codice Civile: Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi - L'annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati (1606) a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (23, 25, 785, 1425, 1458, 2377, 2652, 2690).

  5. 10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1445 — Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi. L’ annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento [ 2652 n. 6 ].

  6. Proprio per tutelare queste terzi l'articolo 1445 del codice civile fa salvi i diritti dei terzi acquistati in buona fede ed a titolo oneroso sia che riguardino beni mobili sia che riguardino beni immobili.