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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1473 Codice Civile. Fonti → Codice CivileLIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo I - Della vendita → Sezione I - Disposizioni generali. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente (1).

    • Nozione

      Spiegazione dell'art. 1470 Codice Civile Innovazioni La...

  2. Spiegazione dell'art. 1470 Codice Civile Innovazioni La vendita — dice l'articolo in esame — è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

    • LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia. Titolo I - Delle persone fisiche (artt. 1-10) Titolo II - Delle persone giuridiche (artt. 11-42 bis) Titolo III - Del domicilio e della residenza (artt.
    • LIBRO SECONDO - Delle successioni. Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564) Titolo II - Delle successioni legittime (artt. 565-586)
    • LIBRO TERZO - Della proprietà. Titolo I - Dei beni (artt. 810-831) Titolo II - Della proprietà (artt. 832-951) Titolo III - Della superficie (artt. 952-956)
    • LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni. Titolo I - Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) Titolo II - Dei contratti in generale (artt. 1321-1469 sexies)
  3. Art. 1473 codice civile: Determinazione del prezzo affidata a un terzo. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente (1). Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su ...

  4. Gennaio 28, 2022 - Art. 1473 - Codice Civile: Determinazione del prezzo affidata a un terzo - Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente (1349).Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua ...

  5. Art. 1473. Determinazione del prezzo affidata a un terzo. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.

  6. Libro Quarto. Titolo III. Capo I. Sezione I. Articolo 1473. Vigente al 19/4/1942. Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.