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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1484 Codice Civile. Evizione parziale della cosa venduta. Per l'evizione parziale vale quanto stabilito dall'art. 1480 cod. civ. per la vendita di cosa parzialmente di altri.

  2. Evizione parziale: si ha quando il compratore è privato di una parte del bene acquistato in seguito ad una pronuncia del giudice che accerti un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo che vanta su quella parte un diritto di proprietà [v. 832] o altro diritto reale [v. Libro III, Titolo II] (es.:

  3. Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l’evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l’acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su ...

  4. Il diritto alla restituzione del prezzo pagato per l’evizione parziale del bene costituisce un credito di valuta, e poiché prescinde dalla colpa, anche solo presunta, del venditore, se il giudice esclude la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, e l’acquirente non prova il pregiudizio derivatogli dal ritardo nel riavere la somma, su ...

  5. 27 mar 2024 · Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla ...

  6. 27 mar 2024 · (1) L'evizione è quella situazione per cui un soggetto, proprietario di un bene, vede riconosciuto in capo ad un altro soggetto il diritto di proprietà su quel bene; essa può conseguire ad un giudizio di cognizione, ad un giudizio di esecuzione ma anche ad un provvedimento amministrativo di espropriazione (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

  7. § 1. Articolo 1484. Vigente al 19/4/1942. In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente. « Articolo 1483. Articolo 1485 » Codice Civile > Articolo 1484 - Evizione parziale.