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  1. Inadempimento di scarsa entità. Se il compratore ha pagato i sette ottavi del prezzo non può subire risoluzione del contratto: ha ancora diritto al beneficio del termine, ad un nuovo termine cioè (da fissarsi dall'autorità giudiziaria) scaduto il quale potrà subire la risoluzione.

  2. Art. 1525 codice civile: Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario (1), il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo (2), non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

  3. Art. 1525 — Inadempimento del compratore. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive [ 1523; 176 disp. att. ].

  4. 27 mar 2024 · Negli art. 1525 del c.c. e art. 1526 del c.c. il compratore trova un'idonea tutela o mercé l'applicazione di principii di portata più generale o mercé l'introduzione di principi nuovi, che peraltro si adeguano al bisogno di una concorrente tutela del venditore.

  5. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1525. (Inadempimento del compratore). Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da' luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.

  6. Codice Civile art. 1525 - Inadempimento del compratore. | IUS CODICI COMMENTATI. Ricerca. Codice Civile art. 1525 - Inadempimento del compratore. Cesare Taraschi. Riferimenti normativi: art. 1455 - Importanza dell'inadempimento. art. 1186 - Decadenza dal termine. [I].

  7. 18 ott 2021 · Il legislatore ha inteso tutelare il compratore in considerazione dello sbilanciamento di forze, sia contrattuali che economiche, tra impresa e privato cittadino; per cui la benché minima inadempienza contrattuale non può giustificare la risoluzione del contratto. (riferimento articolo 1525 codice civile)