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  1. L'art. 1567 contempla anzitutto il patto di esclusiva a favore del somministrante. La clausola funziona qui come un particolare, piu intenso, sviluppo del principio per cui la somministrazione deve istituzionalmente adeguarsi ai bisogni del somministrato, provvedendo appieno al loro soddisfacimento.

  2. 10 gen 2020 · Nel contratto di somministrazione, alla clausola di esclusiva, di cui all’art. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nelleconomia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere unautonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell’art. 2596 c.c., in tema di durata mass...

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1567 - Codice Civile: Esclusiva a favore del somministrante - Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva (1341) a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura , salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che ...

  4. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1467 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo II - Dei contratti in generale → Capo XIV - Della risoluzione del contratto → Sezione III - Dell'eccessiva onerosità.

  5. 27 mar 2024 · Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1667 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo VII - Dell'appalto. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

  6. Ai sensi dell'art. 1576 c.c., inoltre, il locatore è tenuto mantenere la cosa " in buono stato locativo ", dovendo egli " eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore ".

  7. Articolo 1567 Vigente al 19/4/1942 Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.