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  1. 23 nov 2017 · Spiegazione dell'art. 1664 Codice Civile. Disposizioni di ordine generale. L'argomento del quale ci occupiamo è trattato dal codice in doppio modo e cioè come prescrizione generale relativa a tutti i contratti negli articoli 1467 e 1468 e come statuizioni specifiche concernenti l'appalto nel presente articolo.

  2. Art. 1664 codice civile: Onerosità o difficoltà dell’esecuzione. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili (1) si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il ...

  3. 10 gen 2020 · L’art. 1664 c.c. costituisce la particolare applicazione al contratto di appalto (che, pur essendo un contratto non aleatorio, comporta particolari tipi di rischio espressamente regolamentati) del principio contenuto nell’art. 1467 c.c.; norma quest’ultima, che può ritenersi applicabile ad un contratto di appalto solo nell ...

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1664. (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione). Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una ...

  5. Il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile distingue due ipotesi al ricorrere delle quali può essere riconosciuta la revisione del prezzo convenuto in appalto. La prima di esse si ha quando si verifica un aumento del costo dei materiali per circostanze

  6. Articolo 1664 Vigente al 19/4/1942 Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del ...

  7. Art. 1664. Onerosità o difficoltà dell’esecuzione. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere ...