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  1. Art. 1667 c.c. Codice Civile. Articolo 1667. L’appaltatore tenuto alla garanzia per le difformit e i vizi dell’opera (1668). La garanzia non dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformit o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purch, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

  2. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024) (GU n.79 del 04-04-1942) visualizza atto intero. nascondi. vigente al 12/05/2024.

  3. Art. 1069 c.c. Codice Civile. Articolo 1069. Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge ...

  4. Art. 1670 c.c. Codice Civile. Articolo 1670. L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento. Art. 1669 ».

  5. La Cassazione, per quanto riguarda i vizi occulti presenti negli immobili compravenduti di cui all'articolo 1669 Codice civile, ribadisce che il danno risarcibile non deve essere necessariamente contenuto nei limiti del valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l’intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato (Cassazione ordinanza 37508 del 30 novembre 2021).

  6. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1135 Codice Civile. (1) Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l' assemblea dei condomini provvede: L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (4).

  7. Art. 1696 c.c. Codice Civile. Articolo 1696. Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna (15153). Art. 1695 ».