Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Articolo 1676 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1676 Codice Civile.

  2. Art. 1676 codice civile: Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente. Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore (1), hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente (2) per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del ...

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1676. (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente). Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi ...

  4. Lart. 1676 c.c. che consente agli ausiliari dell’appaltatore di agire direttamente contro il committente per «quanto è loro dovuto» si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nellart. 357 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.

  5. (i) larticolo 1676 c.c. [1], che configura la possibilità, in capo ai dipendenti dell’appaltatore, di proporre azione diretta nei confronti del committente...

  6. 27 apr 2021 · Larticolo 1676 c.c. contiene una disciplina di carattere generale, valida per ogni tutte le tipologie di appalto (come nel caso dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003) ed a tutti i datori di...

  7. Lart. 1676 c.c. che consente agli ausiliari dell’appaltatore di agire direttamente contro il committente per «quanto è loro dovuto» si applica anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni, trovando tale disposizione un puntuale riscontro nellart. 357 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.