Risultati di ricerca
31 gen 2024 · Articolo 1910 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 31/01/2024] Assicurazione presso diversi assicuratori. Dispositivo. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1910 Codice Civile.
- Coassicurazione
Il nuovo codice: assicurazione plurima (art. 1910 del c.c.)...
- Art. 1916 del c.c
L’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni (decreto...
- Limiti del risarcimento
Il codice civile è molto vago circa l'entità del...
- Coassicurazione
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso ...
Art. 1910. (Assicurazione presso diversi assicuratori). Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu'. assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare. avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
L’art. 1910 c.c., — che regola l’ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo che l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ...
L'art. 1910 c.c. è principalmente espressione di un principio generale teso ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito [1]. L'assicuratore che ha pagato, ha diritto di regresso contro gli altri su base proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
Art. 1910. (Assicurazione presso diversi assicuratori). Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente piu' assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Art. 1911. (Coassicurazione). Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra piu' assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore e' tenuto al pagamento dell'indennita' assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e' il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.