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  1. 27 mar 2024 · Dispositivo dell'art. 1944 Codice Civile. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1). Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale (2).

  2. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    (CODICE CIVILE-art. 1944) Art. 1944. (Obbligazione del fideiussore). Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale.

  4. Gennaio 31, 2022 - Art. 1944 - Codice Civile: Obbligazione del fideiussore - Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292, 2871).Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale.

  5. in Codice civile by Avvocato.it. Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo III – Dei singoli contratti > Capo XXII – Della fideiussione > Sezione II – Dei rapporti tra creditore e fideiussore. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire ...

  6. Codice Civile art. 1944 - Obbligazione del fideiussore. Rosaria Giordano. Riferimenti normativi: art. 1292 - Nozione della solidarietà. [I]. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito [ 1292 ss., 1410 2 ]. [II].

  7. Social media. Art. 1944. Obbligazione del fideiussore. Il fideiussore [Codice civile 1948] è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito [Codice civile 1292, 1410, 1952, 1953]. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale.