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  1. 29 mag 2021 · La legge [4] prevede che, nel caso di morte del conduttore, se la locazione deve durare ancora per più di un anno e se il contratto vieta la sublocazione, gli eredi possono esercitare il diritto di recesso entro tre mesi dalla morte dell’inquilino, tramite disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

  2. Affitto: Decesso del conduttore senza eredi conviventi cosa succede? In caso di morte dell’inquilino che vive da solo senza parenti e affini conviventi, il contratto è di fatto estinto. Agli eredi non conviventi non si applicano le disposizioni dell’art. 1614 c.c., non succedono nel contratto di locazione, non devono inviare disdetta, né ...

  3. Spesso si fa confusione sugli obblighi gravanti sugli eredi non conviventi del conduttore di un immobile ad uso abitativo. La situazione è la seguente. Tizio abita un immobile in forza di contratto di locazione e decede durante la vigenza del contratto.

  4. Ed infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'erede non convivente del conduttore non subentra nel rapporto locatizio che, invece, si estingue ipso iure al momento della morte dell'inquilino, cosicché l'erede sarà semplicemente tenuto alla restituzione del bene ed al pagamento di un'indennità di occupazione per il periodo ...

  5. Il codice civile garantisce agli eredi la possibilità di recedere dal contratto di locazione stipulato dal precedente, defunto, conduttore, riconoscendone, quindi, il subentro mortis causa. La disposizione ci fa dedurre che se gli eredi possono recedere; in difetto il contratto proseguirebbe in capo agli stessi.