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  1. 15 dic 2021 · La Banca Centrale europea ha pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti significativi, che sono vigilati direttamente dalla BCE (parte A) e i soggetti vigilati less significant che sono ...

  2. Negli anni passati, le banche tipicamente effettuavano l'attività di recupero in proprio oppure l’affidavano a società esterne specializzate (tra cui società di recupero non vigilate dalla Banca d'Italia titolari della licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS).

  3. Albi ed elenchi. Con la pubblicazione degli "Albi ed elenchi di vigilanza" la Banca d'Italia ottempera agli obblighi informativi nei confronti del pubblico previsti dai Testi Unici in materia di intermediazione bancaria e finanziaria. Tali obblighi discendono dai compiti di supervisione assegnati dalla legge alla Banca d'Italia sulle banche e ...

  4. Istituti vigilati dalla Banca d'Italia. Gli istituti vigilati dalla Banca d'Italia includono: Banche; Casse di risparmio; Intermediari finanziari; Compagnie di assicurazione; Questi istituti sono soggetti alla regolamentazione e alla supervisione della Banca d'Italia per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario italiano.

  5. Attività esercitata. Le società fiduciarie previste dalla Legge n. 1966/1939 svolgono l'attività di custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, realizzando, nel caso agiscano in nome proprio e per conto del cliente, la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e ...

  6. 21 feb 2024 · Tra gli altri strumenti di ricerca si segnalano la Guida all'Archivio storico, la collana Quaderni dell'Archivio storico, gli inventari a stampa delle Carte de' Stefani e delle Carte Stringher, l'Elenco delle banche vigilate dal 1926 al 1960, la Guida alle carte di Paolo Baffi e l'Indice dei corrispondenti, l'Inventario del fondo Banco di Santo Spirito.

  7. A. Elenco dei soggetti vigilati significativi Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)1 (regolamento quadro sull’MVU, Meccanismo di vigilanza unico), la BCE ha pubblicato un elenco contenente il nome dei soggetti2 e gruppi vigilati3 che ricadono sotto la vigilanza