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  1. L'impossibilità originaria. Ove una delle due prestazioni alternative dedotte in obbligazione sia fin dalla genesi del rapporto inidonea a formare oggetto dell'obbligazione, perché impossibile, illecita, indeterminata o indeterminabile, ricorre un'ipotesi di falsa alternatività: in realtà, l'obbligazione nasce come semplice, ossia limitata all'unica prestazione che poteva costituirne l ...

  2. 20 lug 2016 · L’impossibilità sopravvenuta costituisce un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento. Sulla base dell’art. 1256 c.c. l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile in modo definitivo e totale. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore ...

  3. che ha dato origine all’obbligazione. Diversamente, la impossibilità originaria determina ai sensi dell’art. 1346 c.c., la nullità del negozio. Definitiva Ossia l’impedimento alla prestazione non deve essere di natura temporanea. Infatti l’obbligazione si estingue solo se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione

  4. www.laleggepertutti.it › dizionario-giuridico › prestazionePrestazione - La Legge per Tutti

    15 ott 2015 · Prestazione. Prestazione (d. civ.): Rappresenta il contenuto della obbligazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore. La Prestazione può consistere in un comportamento di contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare). A tali categorie, secondo alcuni autori, dovrebbe aggiungersi quella di praestare, ossia di fornire una ...

  5. 26 nov 2012 · L’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., estingue l’obbligazione o giustifica il ritardo nell’adempimento è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente o temporaneamente l’adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus numquam perit, può ...

  6. 3 set 2021 · L’impossibilità originaria della prestazione determina il non nascere del rapporto obbligatorio; invece, l’impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1256 c.c., 1° co., determina l’estinzione dell’obbligazione, qualora non dipenda da causa imputabile al debitore.

  7. 6 lug 2010 · L' impossibilità originaria della prestazione, con tutta evidenza, non può che viziare radicalmente la radice stessa del rapporto obbligatorio, il quale, conseguentemente, non si potrebbe dire neppure sorto (in tema di contratto la necessaria conseguenza sarebbe quella della nullità ex II comma art. 1418 e 1346 cod. civ.).