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  1. Regia prerogativa. La Regia prerogativa è l'insieme dei diritti spettanti al monarca che non sono conferiti dal parlamento allo stesso, non soggetti al potere esecutivo e a quello giudiziario [1] . Nel Regno d'Italia la Regia prerogativa era la facoltà del sovrano di concedere nuovi titoli nobiliari, mediante provvedimenti definiti ...

  2. La Pretura, in tale sentenza osservò altresì, a proposito della tesi della continuità delle prerogative delle Famiglie Sovrane ( Famiglie da molto tempo spodestate dei loro Troni ), che la prerogativa cosiddetta regia è una prerogativa jure sanguinis che ha solo il Re e Principe sul Trono, che trasmette ai suoi successori anche quando, per ...

  3. Ciò spiega come gli atti regi emanati in forza di prerogativa assumano forme in parte diverse dagli ordinarî decreti reali e come essi, quando contengano norme generali, abbiano efficacia diversa dai consueti regolamenti.

  4. regia, o anche p. del re , della corona , del trono , espressioni con cui, negli stati a regime monarchico, si designavano alcuni speciali poteri che, non soggetti al controllo del parlamento, il sovrano rivendicava come proprî, inerenti alla sua persona e non come esplicazione di una funzione legislativa o esecutiva.

  5. soggetto ai mutamenti lenti e graduali della storia.5 La prerogativa regia incontra pertanto i propri limiti nello statute law di origine parlamentare e, a monte, nel common law, che si svolge dal ruolo del giudice come guardiano esclusivo della “ragione artificiale” del diritto. Apologia del giudice ed

  6. 22 mar 2020 · Quando i fondatori del C.N.I. hanno fatto riferimento all’ Ordinamento del ‘43, si sono scontrati con la Regia Prerogativa. Si sono sviluppate a questo proposito due teorie: – la prima sostiene che, essendo venuta meno in toto la Regia Prerogativa, nulla si può più cambiare, si è tutto congelato;

  7. Il principio della preferenza di legge (sottinteso: rispetto alla fonte secondaria), in diritto, è un principio giuridico che sancisce la prevalenza della legge del Parlamento sull’atto normativo emanato dal potere esecutivo (sovraordinazione gerarchica della legge rispetto agli atti dei poteri esecutivo e giurisdizionale).