Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. LEGGE 12 giugno 1984 , n. 222 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile. Vigente al : 14-3-2022 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Assegno ordinario di invalidita' 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad

  2. Il Decreto 19 febbraio 1986 (in G.U. 22/02/1986, n. 44) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, fissata al 1° marzo 1986 con decreto ministeriale 27 dicembre 1985, citato nelle premesse, è spostata al 1° giugno 1986". Istituzione ...

  3. LEGGE 20 maggio 1985, n. 222. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023) (GU n.129 del 03-06-1985 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero. nascondi. vigente al 29/04/2024.

  4. 28 dic 2017 · Assegno invalidità legge 222 con ... commi 1 e 2 della legge 222/1984, ... La domanda per confermare l’assegno invalidità va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e ...

  5. successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. LEGGE 12 giugno 1984, n. 222

  6. sanitari per la revisione dello stato di inabilità (art. 9, legge 222/84). La pensione di inabilità decorre dal mese successivo alla domanda e viene corrisposta dal mese su essivo all’interruzione del rapporto di lavoro se posteriore. La pensione di inabilità, invece, al contrario dell'assegno ordinario di invalidità, è reversibile, ed

  7. 17 feb 2014 · Per poter accedere alla prestazione previdenziale dell’assegno ordinario di invalidità occorre, ai sensi dell’art.4 legge 222/1984, che il richiedente: – abbia almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione di qualunque tipo, anche non continuativi, dei quali almeno 156, pari a 3 anni, versati nei cinque anni precedenti la data della domanda.