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  1. it.wikipedia.org › wiki › Legge_MerlinLegge Merlin - Wikipedia

    La legge n. 75 del 20 febbraio 1958 è una legge della Repubblica Italiana. È nota come legge Merlin dal nome della promotrice nonché prima firmataria della norma, la senatrice Lina Merlin. Essa abolì la regolamentazione della prostituzione, chiudendo le case di tolleranza e introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della ...

  2. www.altalex.com › documents › newsLegge Merlin - Altalex

    24 ott 2013 · Legge 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. Capo I . Chiusura delle case di prostituzione ...

  3. Art. 1. È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane. articolo successivo. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleLEGGE - Gazzetta Ufficiale

    LEGGE. 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. (GU Serie Generale n.55 del 04-03-1958)

  5. originario. multivigente. LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999) (GU n.55 del 04-03-1958) visualizza atto intero. nascondi. articolo precedente articolo successivo.

  6. 23 mag 2018 · Nel 1958, una legge ancora oggi famosissima segnò una svolta all’interno dell’Italia, non solo dal punto di vista giuridico ma anche sotto il profilo sociale: si tratta della celeberrima Legge Merlin.

  7. 23 set 2018 · Legge Merlin L. 75/1958 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. CAPO I. CHIUSURA DELLE CASE DI PROSTITUZIONE. Art. 1. È vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all’amministrazione di autorità italiane. Art. 2.