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10 lug 2017 · In sostanza, si parla di peculato quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropria illecitamente di beni altrui, denaro o altri beni mobili. Ci sono tre tipologie di peculato: peculato d’uso; peculato vuoto cassa; peculato mediante profitto di errore altrui.
12 apr 2021 · Peculato è il reato previsto dal Codice penale che punisce un funzionario o autorità pubblica che si appropria di beni o denaro di cui dispone in ragione del proprio incarico. Il significato di “peculato” infatti allude alla mala amministrazione della cosa pubblica.
- Isabella Policarpio
Il peculato, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 314 (Peculato) del codice penale, che recita: «Il pubblico ufficiale o l' incaricato di pubblico servizio , che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è ...
- (comma 1) facoltativo;, (comma 2) non consentito;
- Codice penale italiano, Libro II, Titolo II, Capo I
peculato. s. m. [dal lat. peculatus - us, der. di peculari «truffare, amministrare in modo disonesto»]. – Nel linguaggio giur., delitto del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui abbia il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio; in partic ...
23 lug 2020 · Il peculato è un reato che rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e viene commesso da un pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio: ecco in che cosa consiste precisamente questo reato, quali sono le sue origini storiche e quali sono le conseguenze previste dalla legge per sanzionare chi è ...
- silviabaldassarre.sblex@gmail.com
- March 11, 1978
- Avvocato Civilista
16 dic 2020 · Peculato: cos’è? Il peculato è l’ appropriazione indebita commessa dal funzionario pubblico . Secondo la legge [1] , il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria ...
Delitto previsto e disciplinato dagli artt. 314 e 316 del codice penale, e modificato dalla l. n. 97/2001. Si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria.