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  1. Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

    • Articolo 1 – Obbligo Di Rispettare I Diritti dell’uomo.
    • Articolo 2 – Diritto Alla Vita
    • Articolo 4 – Divieto Di Schiavitù E Del Lavoro forzato.
    • Articolo 6 – Diritto Ad Un Processo Equo.
    • Articolo 7 – Nessuna Pena Senza Legge.
    • Articolo 8 – Diritto Al Rispetto Della Vita Privata E Familiare.
    • Articolo 9 – Libertà Di Pensiero, Di Coscienza E Di religione.
    • Articolo 10 – Libertà Di Espressione.
    • Articolo 11 – Libertà Di Riunione E Di Associazione.
    • Articolo 12 – Diritto Al Matrimonio.

    Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

    1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da ...

    1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi di questo articolo: a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Conve...

    1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza dev...

    1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la co...

    1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazio...

    1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei ri...

    1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizza...

    1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituis...

    Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto.

  2. Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 15 (STCE n. 213) in vigore dal 1 agosto 2021 e da quelle del Protocollo n. 14 (STCE n. 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1 giugno 2010. Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente

  3. Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata.

  4. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU è una convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. La CEDU è considerata il testo di riferimento in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un ...

    • 3 settembre 1953
    • 46 (tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa)
    • 4 novembre 1950
    • Roma
  5. 13 feb 2023 · Firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, la convenzione è un trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa. Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d'Europa, sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri dell'Unione europea (UE). La convenzione ha istituito la Corte europea ...

  6. LEMMI CORRELATI. Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Convenzióne europèa dei diritti dell'uòmo. – Convenzione (in sigla, CEDU) sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 dai paesi appartenenti al Consiglio d’Europa, con oggetto «la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».