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  1. Timore riverenziale: stato di soggezione psicologica che un soggetto ha nei confronti di un altro soggetto che ai suoi occhi si presenta, per varie ragioni, severo o autorevole. Giurisprudenza annotata. Obbligazioni e contratti.

  2. Il timore reverenziale è la soggezione psicologica che il soggetto ha verso altri per l'importanza della loro posizione nell'ambiente della famiglia, del lavoro, o anche nell'ambiente sociale. Esso non è causa di annullamento del contratto. Tag associati. contratto in generale, patologia del negozio, annullabilità, violenza. Articoli collegati.

  3. reverenziale [der. di reverenza]. – Che si sente, si dice o si fa con gran riverenza: aveva per il nonno un timore r.; le sue parole furono ascoltate in un r. silenzio; [...] titolo r., che si dà per riverenza

  4. Il timore reverenziale è un profondo rispetto accompagnato da un senso di soggezione, di solito per chi ha una posizione superiore o un’autorità. Si noti come fondamentale non sia soltanto il rispetto, ma soprattutto la soggezione. Infatti, in molti casi, anche a livello inconscio (come capita in molte sette) il rispetto non è del tutto ...

  5. TIMORE REVERENZIALE. Diverso dalla violenza morale è il timore reverenziale. Con questa espressione si intende una soggezione, un rispetto, che alcune persone hanno nei confronti di altre per una questione di età, di prestigio, di posizione ricoperta, ecc. Esempio: il figlio nei confronti del padre, il dipendente nei confronti del suo ...

  6. 6 lug 2010 · La violenza si differenzia dal cosiddetto timore riverenziale ( metus reverentialis) che consiste in quel sentimento di grande rispetto (per il vero oggi fenomeno assai raro) che si nutre verso persone autorevoli, tale da indurre ad adeguare la condotta a ciò che presumibilmente dette persone si aspettano nota1.

  7. 10 gen 2020 · 10 Gen Art. 1437 — Timore riverenziale. Posted at 20:56h in Codice civile by Avvocato.it. Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo XII – Dell’annullabilità del contratto > Sezione II – Dei vizi del consenso. Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto.