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Articolo 1496 Codice Civile. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) [Aggiornato al 27/03/2024] Vendita di animali. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1496 Codice Civile.
Art. 1496 codice civile: Vendita di animali. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
10 gen 2020 · Aggiornato al 1 gennaio 2020 Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
Gennaio 28, 2022 - Art. 1496 - Codice Civile: Vendita di animali - Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 ss.).
29 gen 2024 · Codice Civile. Presentiamo il testo del codice civile aggiornato con le ultime modifiche legislative apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 e dalla sentenza della Corte Cost. 23 ...
Art. 1496. (Vendita di animali). Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e' regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
17 set 2011 · 17 Settembre 2011. La vendita di animali è prevista e disciplinata dal nostro Codice Civile all’articolo 1496. Tale disposizione normativa afferma che la garanzia per i vizi dei beni compravenduti, è disciplinata, in primo luogo da leggi speciali ed in mancanza dagli usi locali ed ove questi non provvedano dalle norme del Codice ...