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  1. 27 mar 2024 · Spiegazione dell'art. 1416 Codice Civile. L'articolo in esame regola in maniera definitiva la posizione del creditore del titolare apparente e quella del creditore del simulato alienante, nonché i rapporti tra il primo e il secondo nella esecuzione del bene che ha formato oggetto del contratto simulato.

  2. La perdita di legittimazione opera sia dal lato attivo, in relazione all'azione spettante alla parte poi fallita (art. 1414 comma 1 c.c.) sia dal lato passivo, in relazione all'azione spettante ai creditori (art. 1416 comma 2 c.c.).

  3. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1416. (Rapporti con i creditori). La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

  4. 27 mar 2024 · Il capoverso dell'art. 1415 prevede una situazione del tutto opposta e cioè che siano i terzi a far valere, o in via d'azione o in via d'eccezione, la simulazione del contratto in confronto delle parti contraenti per scongiurare un pregiudizio dei loro diritti.

    • Cos'è La Simulazione
    • Contratto Simulato E Contratto dissimulato
    • Effetti Della Simulazione Nei confronti Dei Terzi
    • Simulazione Assoluta E Simulazione relativa
    • Azione E Domanda riconvenzionale Di Simulazione
    • Prova Della Simulazione
    • Simulazione E Matrimonio

    [Torna su] La simulazione, nel diritto civile, è l'azione con la quale due soggetti pongono in essere un contratto o un altro negozio giuridico stabilendo, tuttavia, che lo stesso nei fatti non produca alcun effetto tra le parti, con il solo fine di invocarne l'esistenza nei confronti dei terzi. Il porre in essere un contratto simulato genera una c...

    [Torna su] I contraenti possono così porre in essere uno o due tipi di contratto: sempre presente è il contratto simulato (totalmente privo di efficacia salvo determinate ipotesi di legge; in tal caso la simulazione è assoluta) e, ove invece sia presente una differente intenzione dei soggetti tenuta nascosta al pubblico, il contratto dissimulato (s...

    [Torna su] Generalmente sono due le categorie di soggetti potenzialmente interessati dagli effetti dell'accordo simulato e, ove presente, di quello dissimulato: i terzi in buona fede e i creditori. Entrambe queste figure, se lese nei loro diritti ed interessi, possono promuovere azione volta ad accertare la simulazionecontrattuale ex art. 1415 cod....

    [Torna su] La simulazionepuò essere assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo tra le parti prevede che il contrattosimulato non debba mai produrre effetti tra di esse. Si pensi ad esempio, al caso di scuola in cui Tizio vende un immobile a Caio, con l'accordo che, in realtà, non si verifichi alcun trasferimento immobiliare né venga pagato il p...

    [Torna su] La parte interessata che intenda far prevalere il contratto dissimulato sul simulato può promuovere un'azione che accerti l'inefficacia del secondo a favore del primo. Si tratta della cd. azione di simulazione, che è, dunque, un'azione dichiarativa. In giurisprudenza si è optato per la non ammissibilità dell'eccezione di simulazione ment...

    [Torna su] Nel caso di simulazione relativa è possibile che le parti abbiano sottoscritto una controdichiarazione che attesi la reale intenzione dei contraenti: una causa contrattuale che nei fatti esisterebbe, a differenza dell'accordo simulato. La controdichiarazione non è un vero e proprio negozio giuridico quanto una dichiarazione di scienza: u...

    [Torna su] Un altro esempio di simulazione, al di fuori della contrattualistica, si può avere nel matrimonio. Se gli sposi, prima di celebrare le nozze, convengono di non adempiere ai propri obblighi derivanti dalla vita matrimoniale e rinunciano ai relativi diritti si parla, ex art. 123 cod. civ., di matrimonio simulato. L'azione di impugnazione d...

  5. Art. 1416 c.c. (Rapporti con i creditori) La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.

  6. Art. 1416. (Rapporti con i creditori). La simulazione non puo' essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.