Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. 27 mar 2024 · Si ha mandato collettivo - per la cui revoca, a norma dell'art. 1726 c.c., occorre il consenso di tutti i mandanti - quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare ...

  2. Art. 1726 codice civile: Revoca del mandato collettivo. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

  3. 10 gen 2020 · Si ha mandato collettivo – per la cui revoca, a norma dell’art. 1726 c.c., occorre il consenso di tutti i mandanti – quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l’identità dell’oggetto o del contenuto, cioè di ...

  4. 27 mar 2024 · L'art. 1723 si occupa del mandato cosiddetto irrevocabile e contempla due casi che si distinguono per la diversa causa della irrevocabilità. Primo caso: il mandante può obbligarsi a non revocare il mandato.

  5. Gennaio 28, 2022 - Art. 1726 - Codice Civile: Revoca del mandato collettivo - Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (1730, 2609).

  6. Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1726. Revoca del mandato collettivo. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa ( 1730, ... gavel. Giurisprudenza.

  7. Art. 1726 c.c. (Revoca del mandato collettivo) Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.