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  1. La disciplina dell'art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l'effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante che la rinunzia ...

  2. (1) Il mandato è collettivo quando più persone con un unico negozio conferiscono un mandato per il compimento di un affare comune, unico, indivisibile ed indistinto, per cui esso non può essere revocato se non da tutti i mandanti: la revoca ha quindi effetto estintivo per tutti i mandanti.

  3. Gennaio 28, 2022 - Art. 1726 - Codice Civile: Revoca del mandato collettivo - Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (1730, 2609).

  4. 10 gen 2020 · La disciplina dellart. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente leffetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante ...

  5. Art. 1726 c.c. (Revoca del mandato collettivo) Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

  6. 27 mar 2024 · Revocabilità del mandato. Dispositivo. Spiegazione. Relazioni. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 1723 Codice Civile. Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni → Titolo III - Dei singoli contratti → Capo IX - Del mandato → Sezione I - Disposizioni generali.

  7. Art. 1726. (Revoca del mandato collettivo). Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.