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  1. 27 mar 2024 · Il motivo illecito importa, a norma dell'art. 1345 c.c., la nullità del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l'intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza.

  2. Art. 1345 codice civile: Motivo illecito. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (1).

  3. 25 dic 2023 · All’art. 1345 c.c. viene stabilito che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

    • Chiarastella Gabbanelli
  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 1345. (Motivo illecito). Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

  5. 10 gen 2020 · Il motivo illecito importa, a norma dell’art. 1345 c.c., la nullità del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l’intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza.

  6. La norma dettata dall’art. 1345 c.c. che, derogando al principio secondo il quale i motivi dell’atto di autonomia privata sono di regola irrilevanti, eccezionalmente qualifica illecito il contratto determinato da un motivo illecito comune alle parti, in virtù del disposto di cui all’art. 1324 c.c., trova applicazione anche rispetto agli ...

  7. Art. 1345. (Motivo illecito). Il contratto e' illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.