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  1. 4 apr 2024 · Configura il reato di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare, come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con ...

  2. Il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni. La norma si applica a chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, come il latte, il parmigiano reggiano o il vino. La norma si integra con la legislazione speciale sulle condotte di messa in vendita o in commercio di alimenti.

  3. Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine del Codice penale Commentato Online. 1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (1). (1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

  4. www.gazzettaufficiale.it › atto › serie_generaleGazzetta Ufficiale

    Art. 516. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

  5. Articolo 516 Codice di procedura penale. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 04/04/2024] Modifica della imputazione. Dispositivo. Spiegazione. Massime. Notizie. Tesi di laurea. Consulenza. Dispositivo dell'art. 516 Codice di procedura penale.

  6. La fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all'art. 516 c.p., risulta essere sussidiaria rispetto a quella dell'art. 515 c.p. — frode nell'esercizio del commercio — e copre l'area della mera immissione sul mercato, cioè una attività preparatoria alla frode in commercio.

  7. La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p., che prevede la facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, in caso di contestazione di un fatto diverso. La Consulta ha sostenuto che l’art. 516 c.p.p. non viola la parziale illegittimità costituzionale del dettato normativo, che prevede la sospensione del procedimento con messa alla prova per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o detentiva.