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  1. Spiegazione dell'art. 1726 Codice Civile. La solidarietà nel mandato con pluralità di subietti. La pluralità di subietti è sempre causa di responsabilità solidale: sono solidalmente responsabili i mandanti nel mandato collettivo, i mandatari in quello congiuntivo.

  2. Art. 1726 codice civile: Revoca del mandato collettivo. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare dinteresse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa. ( 1) Il mandato è collettivo quando più persone con un unico negozio conferiscono ...

  3. 10 gen 2020 · Si ha mandato collettivo – per la cui revoca, a norma dell’art. 1726 c.c., occorre il consenso di tutti i mandantiquando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per lidentità delloggetto o del contenuto, cioè di ...

  4. La disciplina dell’art. 1726 c.c. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente leffetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante che la rinunzia p...

  5. www.altalex.com › documents › newsDel mandato - Altalex

    29 gen 2022 · Art. 1708. Contenuto del mandato. Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende ...

  6. 27 mar 2024 · (1) Si tratta del mandato c.d. congiuntivo, che va tenuto distinto dal mandato collettivo (1726 c.c.), che si configura quando l'incarico è conferito da più mandanti, per un interesse loro comune, ad un unico mandatario.

  7. Articolo 1726. Vigente al 19/4/1942. Se il mandato e' stato conferito da piu' persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa. « Articolo 1725. Articolo 1727 » Codice Civile > Articolo 1726 - Revoca del mandato collettivo.